Statuto

STATUTO DELLO SCI CLUB

SERRAVALLE (SCRIVIA)

GENERALITA’

Art. 1 – Denomonazione e scopi

E’ costituito in Serravalle Scrivia una associazione sportiva sotto la denominazione di “SCI CLUB SERRAVALLE SCRIVIA” fondato nel 1971.
Essa si propone la diffuzione e la pratica dello sport dello Sci, l’organizzazione di gare e di manifestazioni connesse a detto sport, la partecipazione a competizioni, nonchè l’appoggio a quelle iniziative che possono incrementare lo sviluppo della pratica dello sci.
Per un migliore raggiungimento degli scopi l’Associazione può costituire sezioni anche per la pratica e la diffusione di altre sports.
L’Associazione a carattere di assoluta apoliticità.
L’associazione è affiliata alla F.I.S.I (Federazione Italiana Sport Invernali) accettandone espressamente lo Statuto, i regolamenti ed ogni altra norma con esclusione di ogni carattere politico, sociale, religioso e senza fine di lucro.

SOCI

Art. 2 – Soci

I Soci si dividono in due gruppi:

  1. Aventi diritto al voto.
  2. Non aventi diritto al voto.

Nel primo gruppo fanno parte i Soci:

  1. Sostenitori.
  2. Effettivi

Nel secondo gruppo fanno parte i Soci:

  1. Onorari.
  2. Aggregati (ragazzi inferiori ai 18 anni).

I Soci SOSTENITORI sono coloro che pagano una quota annua che sarà stabilita ogni biennio dall’Assemblea.
I Soci EFFETTIVI sono coloro che pagano la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.
I Soci ONORARI sono nominati dal Presidente. Il Cosniglio Direttivo propone la nomina dei Soci Onorari.
I Soci AGGREGATI sono i minorenni di anni 18 che pagano la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.
Tutti i Soci che prendono parte a qualsiasi attività nell’ambito della F.I.S.I. devono essere tesserati a cura della Società alla F.I.S.I. stessa, come ugualmente i Soci praticanti altri sports verranno tesserati alle rispettive federazioni.

Tutti i Soci hanno il dovere di difendere il buon nome della Societò e godono delle agevolazioni che la stessa può offrire.
Per ottenere la qualifica di Socio effettivo ogni aspirante dovrà:

  1. – presentare una domanda scritta controfirmata da due Soci votanti.
    Tale domanda dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio può respingere la domanda senza essere tenuto a rendere note le ragioni.
  2. – possedere i diritti civili secondo le leggi vigenti nel proprio paese.
  3. – per gli atleti, avere cessato di appartenere da almeno un anno ad altra società affiliata alla F.I.S.I., ovvero allegare alla domanda nulla-osta di trasfermiento firmato dal Presidente della Società di provenienza.

I Soci con la firma della richiesta di ammissione, riconoscono ed accettano espressamente ed integralmente tutti gli obblighi sanciti dallo Statuto Sociale.
I Soci si impegnano a non adire in nessun modo le vie legali per le loro eventuali controversie insorgeniti tra essi stessi e l’Associazione.

Art. 3 – Perdita della qualifica di Socio.

La qualifica di Socio si perde:

  1. – per dimissione da presentarsi per iscritto entro il termine della annata sociale.
  2. – per constatata morosità in caso di mancato pagamento delle quote sociali entro il 28/02 di ogni anno con delibera del Consiglio Direttivo.
  3. – per espulsione, che viene pronunciata contro il Socio che commette fatti punibili dalla legge, ledenti la sua onorabilità oppure si comporti in contrasto con la buona educazione sportiva. Tale espulsione dovrà essere comunicata al Comitato Provinciale F.I.S.I. e, se si tratta di soci che praticano lo sport agonistico, anche al Comutato Nazionale delal F.I.S.I.

Sulla proposta di espulsione delibera il Consiglio Direttivo.
I Soci dimissionari per morosità dovranno, per essere riammessi, sottoporsi alle norme stabilite dall’art. 2 del presente Statuto.

Art.4 – Provvedimenti disciplinari.

A carico dei Soci possono essere adottati inoltre i seguenti provvedimenti disciplinari per comportamento contrario alla buona educazione sportiva.

  1. – ammonizione
  2. – sospesione dalla frequenza dei locali sociali, impianti sportivi e dagli incarichi per un tempo determinato dal Consiglio Direttivo a seconda dei casi.

Tali sanzioni vengono deliberate dal Consiglio Direttivo ed immediatamente comunicate all’interessato ed al Comitato Zonale della F.I.S.I. e contro di esse è ammesso reclamo entro 15 giorni dalla data di comunicazione in prima istanza al Comitato Provinciale F.I.S.I. ed in seconda istanza al Comitato Nazionale della F.I.S.I.

ASSEMBLEE

Art. 5 – Convocazione delle Assemblee.

L’anno sociale decorre dal 1 Maggio al 30 Aprile dell’anno successivo.
Entro il mese di maggio viene convocata l’Assemblea Generale ordinaria dei Soci per l’approvazione del bilancio sociale relativo all’esercizio decorso e per la nomina, quando occorre delle cariche sociali.
La convocazione dell’Assemblea Straordinaria può essere richiesta:

  1. – dal Consiglio Direttivo con maggioranza dei due terzi dei componenti.
  2. – da un quarto dei soci aventi diritto ai voti.

Dovranno avanzare domanda scritta al Presidente dichiarandone il motivo e con preavviso di 30 giorni.
Entro tale termine il Consiglio Direttivo dovrà convocare l’Assembrea Straordinaria. La convocazione dell’Assemblea dei Soci deve avvenire per invito scritto, con la precisazione dell’ordine del giorno e l’indicazione del giorno e del luogo della riunione.
L’Assemblea Straordinara non può trattare altri argomenti all’infuori di quelli per i quali è stata convocata.
La convocazione delle Assemblee dei Soci deve essere effettuata mediante invito scritto da inviarsi ai Soci stessi almeno quindici giorni prima della data fiddata, spedificando l’ordine del giorno nonchè data ora e luogo della riuinone. Contemporaneamente deve essere informato il Comitato Provinciale della F.I.S.I. il quale ha facoltà di inviare un proprio rappresentante per assistere ai lavori. Qualora il Presidente della Associazione non provvedesse alla convocazione della Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, nei termini prescritti, i Soci potranno rivolgersi per iscritto al Comitato Provinciale della F.I.S.I. allo scopo di ottenere i provvedimenti del caso.
E’ inoltre indetta ad iniziativa del Presidente e convocata entro sessanta giorni dall’accertata mancanza della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo.

Art. 6 – Intervento alle Assemblee

Potranno prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie della Associazione i Soci che sono in regola con le quote sociali.
Le Assemblee saranno valide in prima convocazione quando vi sia presente o rappresentata almeno la metà dei Soci; dopo un’ora, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti o rappresentanti.
Nell’Assemblea è ammessa la rappresentanza per delega. Ciascun socio non può avere più di sei deleghe.
Possono partecipare all’Assemblea gli aventi diritto al voto che abbiano compiuto il 18° anno di età.

Art. 7 – Presidenza delle Assemblee

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente in carica o da chi ne fa le veci.
Funge da Segretario, il Segretario del Consiglio.
L’Assemblea nomina inoltre due scrutatori tra i Soci per controllare le votazioni.
Di ogni assemblea si dovrà redigere il verbale, il quale dovrà essere firmato dal Presidente, dal Segretario e dai due Scrutatori.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 8 – Composizione e durata

L’Assemblea nomina da 7 a 21 componentiil Consiglio Direttivo, 3 revisori dei conti scelti fra i Soci.
Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e da 2 Vice Presidenti e da 5 a 9 Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Presidente, i due Vice Presidenti. Gli eletti rimangono in carica due anni e sono rieleggibili ad eccezione del Presidente che non può essere rieletto per il biennio immediatamente successivo.
Nel caso di dimissioni dei componenti del Consiglio, il Presidente sentito il parere del Consiglio Direttivo, può nominare anltri Consiglieri scelti fra i soci. I nuovi Consiglieri che prenderanno la qualifica di “Consigliere Aggiunto”, non potranno superare la metà dei componenti del Consiglio. In tal caso si dovrà convocare l’Assemblea straordinaria.

Art. 9 – Riunioni e delibere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce normalmente una volta al mese su convocazione del Presidente. Esso potrà riunirsi in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta da un terzio dei Consiglieri o dal Collegio dei Revisori.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando alla riunione è presente la maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Art. 10 – Attribuzioni

E’ compito del Consiglio Direttivo:

  1. – esaminare le domande di ammisione, accettarle o respingerle, ed accettare le dimissioni dei Soci;
  2. – adottare provvedimenti disciplinari;
  3. – compilare i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre alla Assemblea dei Soci e curare gli affari di ordine amministrativo;
  4. – approvare il programma per la programmazione sciistica dei Soci e per quella tecnica degli atleti, nonchè il programma sportivo sociale;
  5. – nominare le commissioni stabilento il numero dei componenti e fissandone le funzioni;
  6. – stabilire le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all’anno e convocare le Assemblee Straordinarie quando lo reputi necessario e ne venga richiesto dai Soci a norma art. 5;
  7. – provvedere alla compilazione delle norme di funzionamento de la sede sociale e dei regolamenti interni;
  8. – stabilire le norme per l’uso degli impianti sportivi;
  9. – decidere tutte le questioni che interessano l’Assemblea dei Soci.

PRESIDENTE e VICE-PRESIDENTI

Art. 11 – Attribuzioni del Presidente

Il Presidente dirige l’Associazioni e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Art. 12 – Attribuzioni dei Vice-Presidenti

I Vice-Presidenti sostituiscono il Presidente nelle di lui funzioni in tutti i casi in cui quest’ultimo conferisca loro, sia congiuntamente che disgiuntamente tale mandato.
In caso di assenza o impedimento del Presidente i Vice-Presidenti dovranno agire congiuntamente.
Presiede l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria, in caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice-Presidente più anziano.

SEGRETARIO

Art. 13 – Attribuzione del Segretario

Il Segretario dà esecuzione alle delibere del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, provvede al normale andamento della Societò e dirige l’amministrazione sociale.
il Tesoriere si incarica dell’esazione delle entrate e della tenuta dei libri, provvedere alla conservazione delle attività sociali ed alle spese, da pagarso su mandato del Presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 14 – Attribuzione del Direttore tecnico-sportivo

Il Direttore tecnico-sportivo, su delega del Consiglio Direttivo, viene incaricato dalla preparazione morale e cetnica degli alteti, stabilisce gli orari di allenamento, provvede alla composizione delle squadre rappresentative, predispone la partecipazione degli atleti alle singole gare, sottopone al Consiglio Direttivo l’organizzazione di manifestazioni. Egli ha alle sue dirette dipentenze l’allenatore sociale. Provvedere anche alla migliore preparazione tecnica-sciistica dei soci che non si dedicano all’agonistica.

Art. 15 – Nomina ed attribuzione dei Revisori

Il Collegio dei Revisori si compone di 3 membri eletti dalla Assemblea dei Soci e dura in carica due anni come il Consiglio Direttivo.
I Revisori esercitano la vigilanza sull’amministrazione dell’Associazione rilevando eventuali irregolarità ammiistrative che dovranno essere comunicate immediatamente al Consiglio Direttivo per iscritto.
Le evenutali irregolaritò, qualora lo ritenessero necessario, possono essere riferite alla Assemblea dei Soci.

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Art. 15 – Entrate

Le entrate della Associazione sono costituite

  1. – dalle quote sociali
  2. – dalle evenutali elargizioni fatte da Soci e da terzi
  3. – dall’attività finanziaria derivante dall’organizzazione di manifestazioni sportive
  4. – da tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio dell’Associazione.

Art. 16 – Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

  1. – dai torfei aggiudicati definitivamente in gare
  2. – dal materiale, attrezzi ed indumenti di proprietà sociale
  3. – dagli eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo di riserva
  4. – da tutti gli altri beni mobili ed immobili appartenenti alla Associazione
  5. – dalle donazioni, lasciti e successioni.

DURATA

Art. 17 – Durata della Associazione

La durata della Associazione è illimitata.
L’Associazione non può essere sciolta che col preventivo benstare di una Assemblea Straordinaria espressamente convocata, la quale decide, con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie, di cui al successivo art. 18 e secondo le norme regolamentari della F.I.S.I.

MODIFICAZIONI STATUTARIE

Art. 18 – Modifiche dello Statuto

Per ogni modifica al presente Statuto che possono essere proposte dal Presidente o dal Consiglio Direttivo o anche su richiesta dei Soci che abbiano presentato istanza entro il mese di febbraio, verrà convocata l’Assemblea Straordinaria che delibererà sulla modifica dello Statuto proposta a maggioranza assoluta.

REGOLAMENTAZIONE F.I.S.I.

Art. 19 – Rinvio alla regolamentazione F.I.S.I.

Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le norme stabilite dalla F.I.S.I. alla quale l’Associazione aderisce.

Art. 20 – Deposito dello Statuto

Due copie del presente statuto dovranno essere firmate dal Presidente e depositate: una presso la Sede sociale, l’altra presso la F.I.S.I.